Non è ancora tempo di dichiarazioni dei redditi, ma giova comunque ricordare fin d’ora che l’Agenzia delle Entrate ha più volte fatto il punto sulle modalità che tutti i contribuenti potrebbero adottare per poter condurre in detrazione Irpef le spese di intermediazione immobiliare che sono state sostenute nel corso di un esercizio di imposta per favorire l’acquisto di una prima abitazione di proprietà.
Insomma, al fine di prepararsi con un discreto anticipo alle dichiarazioni dei redditi del prossimo anno, cogliamo l’occasione per fare il punto sulle caratteristiche, sui modi e sui limiti che sono stati introdotti dal legislatore fiscale per poter detrarre i costi di intermediazione sostenuti, riducendo ridurre almeno in parte le imposte da pagare sui propri redditi, e scoprendo così i benefici che l’attuale ordinamento fiscale ha previsto nei confronti di coloro che hanno pagato delle provvigioni alle agenzie immobiliari o agli intermediari.
Spese di intermediazione: ecco quelle che si possono scaricare
Al fine di fare chiarezza su questo argomento, ricordiamo come il legislatore abbia chiarito come le uniche spese di intermediazione immobiliare che è oggi possibile “scaricare” siano quelle che vengono sostenute nei confronti degli intermediari iscritti come agenti immobiliari di cui alla l. 39/1989, non rilevando pertanto i costi sostenuti nei confronti di altri professionisti che non rientrano tra quelli disciplinati dalla normativa di cui sopra.
Oltre a ciò, risulta essere necessario che le spese siano direttamente collegabili all’operazione di acquisto dell’abitazione principale e alle attività che sono sostenute dall’intermediario per poter favorire la compravendita dell’immobile: anche in questo caso, pertanto, rammentiamo come non rilevano le spese che si riferiscono ad altri compensi per quei servizi che non sono strettamente ricollegabili all’acquisto della prima casa di proprietà.
Spese di intermediazione: i limiti della detrazione
Per quanto concerne i limiti della detrazione, il legislatore fiscale ha stabilito che la detrazione sulle provvigioni possa essere effettuata nella proporzione del 19% di quanto effettivamente sostenuto, da applicarsi su un massimale di 1.000 euro. Da ciò ne deriva che il bonus massimo sulle imposte che l’acquirente della prima abitazione potrà ottenere, sarà pari a 190 euro.
A conferma di ciò, si rileva anche il recente chiarimento riportato sul magazine FiscoOggi, dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui per poter correttamente effettuare la detrazione da tali oneri è necessario che dall’imposta lorda si proceda con il detrarre un importo pari al 19% dei “compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo15, comma 1, lett. b–bis, Tuir)”.
Risulta intuibile che il bonus fiscale dovrà essere fruito in un unico anno di imposta, non potendosi di fatti ripartire tale vantaggio (invero, piuttosto contenuto) in più esercizi.
Spese di intermediazione: i beneficiari
In conclusione di questo breve focus rammentiamo altresì come l’Agenzia delle Entrate sia recentemente intervenuta sul tema, precisando che i beneficiari dell’agevolazione di cui oggi abbiamo condiviso alcuni spunti fondamentali possono essere solamente gli acquirenti dell’immobile, mentre non possono beneficiare del beneficio di natura fiscale quei soggetti che non sono direttamente coinvolti nella compravendita, come avviene nei confronti di quelle persone che sostengono le spese di intermediazione a beneficio di un terzo.
Con la stessa occasione l’Agenzia delle Entrate ha poi specificato come per poter regolarmente fruire del bonus sia fondamentale conservare la fattura rilasciata dal mediatore immobiliare e la copia dell’atto notarile di compravendita dell’abitazione principale (da cui dovrà evincersi l’importo sostenuto a titolo di spesa e l’agente immobiliare che ha incassato il corrispettivo), e che nel caso in cui a dover sostenere la spesa siano stati due comproprietari (o più), ma la fattura risulti essere intestata ad uno solo di essi, sarà comunque possibile ripartire la spesa in ragione della quota di proprietà, previa integrazione della stessa fattura.
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