Compravendita immobiliare e amministrazione di sostegno: istruzioni per l’uso

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A cura dell’Avv. Eleonora Conforti – Torrella & Conforti – Avvocati

La compravendita di un immobile costituisce un atto di straordinaria amministrazione sul patrimonio della persona assistita. L’amministratore di sostegno deve, pertanto, richiedere preventiva autorizzazione al Giudice Tutelare, motivando la richiesta ed agendo nell’esclusivo interesse del beneficiario, rispettandone bisogni ed aspirazioni.

La persona che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità – anche parziale o temporanea – di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno (art. 404 codice civile). Si tratta di una definizione volutamente ampia che consente di intervenire con questo strumento a tutela delle persone più fragili.

Tutto il procedimento relativo all’amministrazione di sostegno, dalla nomina, allo svolgimento dell’incarico sino alla sua cessazione, si svolge sotto il controllo del Giudice Tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio.

Guida Conforti Immobiliare

Di seguito una guida sintetica su come muoversi in caso di compravendita immobiliare quando il proprietario è assistito da amministratore di sostegno.

  • Da dove cominciare:

La vendita di un immobile costituisce un atto di straordinaria amministrazione sul patrimonio della persona assistita. L’amministratore di sostegno, per procedere, deve, pertanto, richiedere preventiva autorizzazione al Giudice Tutelare, come previsto dall’art. 375 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c.

Più precisamente, l’amministratore di sostegno dovrà presentare un’istanza al Giudice Tutelare, motivando adeguatamente le ragioni poste alla base della vendita (o dell’acquisto). Il compimento dell’atto deve, infatti, essere sempre sorretto da un interesse del beneficiario, quale, ad esempio, la necessità di liquidità, di evitare spese di gestione o, ancora, di cambiare casa per differenti esigenze intervenute o anche solo per desiderio espresso dal beneficiario.

All’istanza andrà obbligatoriamente allegata una perizia giurata di un professionista che attesti il valore commerciale dell’immobile. Tale passaggio è fondamentale in quanto il Giudice autorizzerà l’ADS a vendere ad un prezzo non inferiore al valore riportato nella perizia.

Si ritiene, inoltre, necessario chiedere l’autorizzazione al pagamento della provvigione all’Agenzia Immobiliare incaricata dell’intermediazione, nonché specificare come verrà utilizzato il ricavato dalla vendita.

  • Problemi in corso: immobile invenduto e necessità di calare il prezzo rispetto a quello già autorizzato dal Giudice Tutelare

In questo caso sarà necessario rappresentare la situazione di stallo al Giudice. Occorrerà, quindi, presentare un’ulteriore istanza, corredata da attestazione dell’Agenzia Immobiliare incaricata della vendita che chiarisca in modo preciso le motivazioni del ribasso del prezzo.

  • Quali documenti vanno consegnati all’Agenzia Immobiliare e al Notaio?

Copia conforme del decreto di nomina, del verbale di giuramento, dell’istanza e della relativa autorizzazione alla vendita dell’immobile, oltre, ovviamente, ai documenti del beneficiario e dell’amministratore di sostegno.

  • E dopo il rogito?

L’ADS dovrà documentare al Giudice Tutelare l’attività svolta, depositando copia del rogito e attestazione dei pagamenti effettuati. 

Per info: ec@torrellaconfortiavvocati.it

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