Il 23 dicembre 2013 il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto-Legge n. 145, con il seguente titolo:
Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
Fino a ieri, questo decreto era passato quasi inosservato, o comunque letto e approfondito esclusivamente dagli interessati agli argomenti trattati e riportati nel titolo.
Recandomi presso l’agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, Ufficio Bologna 1 di via Marco Polo, ho appreso con sorpresa che, in base ad una circolare interna arrivata il giorno prima e ancora in fase di valutazione da parte dello stesso ufficio, tutti i contratti di locazione dovevano rispettare testualmente quanto riportato nel punto 7. del decreto di cui sopra. Ecco alcuni passaggi importanti:
Art. 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia
geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di
tecnologie di maggior tutela ambientale
…
7. All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione e’ inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
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