Ristrutturazioni edilizie: nuove sanzioni per i lavori irregolari

Edilizia
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Rivolgersi a una ditta non regolare o a un lavoro in nero per ristrutturare casa può costare ancora più caro dopo l’entrata in vigore di quanto previsto dal Dl Coesione, approvato dal governo lo scorso 30 aprile 2024, introducendo nel nostro ordinamento l’obbligo per il committente – prima della fine dei lavori – di ottenere dall’impresa di costruzioni un attestato sulla congruità del costo della manodopera per gli interventi edilizi che partono già da 70.000 euro (la soglia minima era invece prima pari a 500.000 euro).

Ne consegue che il committente ha la necessità di verificare che l’impresa sia regolare o che abbia comunque provveduto a regolarizzare le proprie posizioni in essere prima di pagare il saldo finale dei lavori. Se non adempie a ciò, il committente va incontro a una sanzione compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro.

I nostri lettori che hanno la memoria più lunga e attenta ben rammenteranno che questa non è una novità assoluta nel nostro ordinamento. L’intervento del legislatore è infatti inteso orientarsi verso un riordino più consapevole delle norme in vigore. Ricordiamo infatti che con il decreto del Ministero del lavoro n. 143 del 2021, venne già stabilito l’obbligo di verifica di congruità per i lavori edilizi nel privato a partire da 70.000 euro e come in sede di conversione in legge del decreto Pnrr (legge n. 56/2024) fosse stata introdotta una sanzione amministrativa tra 1.000 e 5.000 euro nell’ipotesi in cui il versamento del saldo finale avvenisse in assenza di un esito positivo della verifica, o previa regolarizzazione delle posizioni in nero da parte dell’impresa affidataria dei lavori.

Considerato quanto sopra, l’art. 28 del decreto Coesione ha dunque allineato la nuova soglia minima di 70.000 euro prevista per la dichiarazione di verifica della congruità, con ciò che era stato previsto come soglia base per far scattare le sanzioni.

Sempre in proposito di lavoro in nero, rileviamo come con il decreto Pnrr, convertito con la l. n. 56 del 2024, fossero state revisionate le sanzioni per il lavoro irregolare e come fossero state reintrodotte le fattispecie penali. In particolare, il decreto ha incrementato del 10% (al 30%) l’importo della sanzione pecuniaria stabilita nell’ipotesi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

L’inasprimento delle sanzioni porta dunque da 1.950 euro a 11.700 euro quella per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a trenta giorni di effettivo lavoro, e da 3.900 a 23.400 euro per periodi compresi tra 31 giorni e fino a 60 giorni. Infine, l’aumento della sanzione è da 7.800 euro 46.800 euro se si superano i 60 giorni di lavoro effettivo.

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