
L’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia dispone che l’agibilità di un immobile consiste nella presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti che qui si trovano, oltre alla conformità delle opere eseguite al progetto presentato.
Si tratta pertanto di un requisito fondamentale per la corretta fruizione dell’immobile, valutato che assicura che il fabbricato possieda le condizioni minime di sicurezza e di salubrità, tutelando in questo modo sia la salute che l’incolumità pubblica.
Ma cosa accade se sull’immobile che si sta decidendo di vendere manca l’agibilità? L’immobile privo di segnalazione certificata di agibilità è commerciabile?
Quando presentare l’agibilità?
La segnalazione certificata di agibilità deve essere avanzata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori da parte del titolare del titolo abilitativo sulla base del quale sono iniziati i lavori stessi o, in mancanza, dei suoi eredi o aventi causa.
La segnalazione dovrà essere integrata da tutta documentazione prevista dall’art. 24 TUE, co. 5, e in particolare dall’attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che sotto la propria responsabilità certifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
La segnalazione deve essere presentata non solamente in occasione di nuove costruzioni, quanto anche per ricostruzioni, sopraelevazioni, interventi sugli edifici esistenti che possono modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e impianti.
Cosa succede se l’immobile è privo di agibilità
A questo punto possiamo fare un piccolo passo in avanti e domandarci se l’immobile privo di agibilità sia o meno commerciabile.
In realtà, la risposta è teoricamente positiva. Di fatti, nessuna norma proibisce espressamente la vendita di un immobile che è privo dell’agibilità.
Di contro, la giurisprudenza è più volte intervenuta ricordando che l’agibilità è un requisito essenziale dell’immobile oggetto di compravendita e che riguarda la possibilità di adibire l’immobile all’uso contrattualmente previsto.
La vendita di un fabbricato in carenza dei requisiti di agibilità è dunque una venduta di qualcosa diverso da quanto era stato convenuto, esponendo il venditore al rischio di inadempimento, a fronte del quale l’acquirente potrebbe richiedere e ottenere sia la risoluzione del contratto che il risarcimento del danno.
Ora, se l’agibilità non impatta sicuramente sulla commerciabilità giuridica di un edificio, lo stesso non si può dire sulla commerciabilità economica.
L’acquirente rientra infatti tra i soggetti agenti causa su cui ricadrebbe l’obbligo di presentare la segnalazione certificata. Insomma, in assenza di pattuizione diversa, l’acquirente dell’immobile diverrà il soggetto obbligato alla presentazione e al pagamento delle eventuali spese.
Ecco perché sarà interesse di costui definire al più presto la situazione, potendosi trovare un domani lui stesso a dover vendere il proprio bene e prestare le garanzie che sono eventualmente richieste.
Bene pertanto chiarire l’eventuale assenza dell’agibilità fin dall’avvio delle trattative e in ogni accordo tra le parti, considerato – peraltro – che la carenza di questo documento potrebbe impattare sul prezzo finale.
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