A cura dell’Avv. Eleonora Conforti – Torrella & Conforti – Avvocati
Con l’ordinanza n. 12259 del 14 aprile 2022, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento in merito agli effetti della voltura catastale sui beni immobili del de cuius ai fini della configurabilità o meno dell’accettazione tacita dell’eredità.
L’art. 476 del codice civile afferma che “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Cosa si intende per “chiamato all’eredità“?
Il chiamato all’eredità è il soggetto a cui viene devoluta l’eredità e che, in seguito all’accettazione, diviene erede.
La distinzione tra chiamato all’eredità ed erede è sostanziale. Il chiamato può decidere se accettare puramente e semplicemente l’eredità, accettare con beneficio di inventario o rinunciare all’eredità stessa.
Una volta intervenuta l’accettazione – tacita o espressa – l’erede non potrà più rinunciare e subentrerà nel patrimonio del de cuius e nei suoi rapporti creditori e debitori.
Quando ricorre un caso di accettazione tacita
La giurisprudenza si è dunque spesso trovata a definire controversie su quando ricorra o meno un caso di accettazione tacita.
Più in particolare, costituisce orientamento consolidato della Corte di Cassazione che l’accettazione tacita dell’eredità possa essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere, non solo atti di natura meramente fiscale, come la presentazione della denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale: cioè l’intestazione degli immobili del defunto ai chiamati all’eredità.
Voltura catastale degli eredi
Infatti, in quest’ultimo caso, la voltura catastale rileva non solo da un punto di vista tributario, per il pagamento delle imposte dovute, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l’eredità, in effetti, prosegue la Suprema Corte, assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (in tal senso, Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n. 11478).
Tale orientamento è stato nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 12259 pubblicata il 14 aprile 2022.
Conclusioni
In conclusione, qualora si sia chiamati ad un’eredità, è sempre consigliabile effettuare una preliminare valutazione, accurata e complessiva, del patrimonio del de cuius, al fine di evitare di eseguire atti idonei ad integrare accettazione dell’eredità, qualora l’asse ereditario presenti situazioni debitorie o non possa escludersi con certezza tale circostanza.
Per info: ec@torrellaconfortiavvocati.it
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