
A cura dell’Avv. Eleonora Conforti – Torrella & Conforti – Avvocati
Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite hanno messo un punto alla dibattuta questione dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi della crisi coniugale: il verbale di separazione consensuale omologato e la sentenza di divorzio su ricorso congiunto delle parti possono prevedere l’immediato trasferimento immobiliare, senza necessità di ricorrere al successivo intervento di un notaio.
Il caso
I coniugi, presentando domanda congiunta di divorzio, prevedevano il trasferimento a favore dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, del 50% della nuda proprietà spettante al padre sulla casa coniugale e il contestuale trasferimento dal marito alla moglie dell’usufrutto sulla propria quota.
Con il ricorso, i coniugi producevano anche tutta la documentazione tecnica necessaria al trasferimento, impegnandosi ad eseguire, a loro cura e spese, la trascrizione e le formalità di pubblicità immobiliare, esonerando il cancelliere dalla relativa responsabilità.
Il Tribunale di Pesaro dichiarava con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando, tuttavia, che gli accordi relativi all’immobile erano da intendersi come meri impegni preliminari di compravendita, aventi dunque efficacia esclusivamente obbligatoria.
La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, precisava che la verifica di conformità ipocatastale dell’immobile fosse da considerare un adempimento riservato in via esclusiva al notaio rogante, escludendo quindi la possibilità di formalizzare un trasferimento immobiliare definitivo in seno al procedimento di divorzio.
La coppia presentava ricorso in Cassazione, a cui seguiva la rimessione alle Sezioni Unite, alla luce del contrasto emerso nella giurisprudenza di merito circa tale possibilità.
Se, infatti, da un lato, parte dei Tribunali escludevano i trasferimenti immobiliari contenuti nell’accordo, ritenendo sempre necessario il successivo intervento del notaio, altra giurisprudenza, tra cui il Tribunale di Bologna, confermava tale facoltà, vedendo negli accordi di separazione e divorzio l’occasione di una negoziazione globale di tutti i rapporti tra i coniugi, comprensiva del trasferimento di diritti patrimoniali.
La decisione delle Sezioni Unite
Con sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite sposano la linea a favore della possibilità di trasferire gli immobili in sede di accordo di separazione o di divorzio. Si afferma, infatti, come imporre alle parti – in tali procedimenti congiunti – di limitarsi a contrarre un preliminare di compravendita, anziché il trasferimento immediato dei diritti immobiliari, significherebbe incidere in modo indebito sull’autonomia privata delle stesse, costituzionalmente tutelata.
Il verbale di udienza redatto dal cancelliere, prosegue la Suprema Corte, è a tutti gli effetti un atto pubblico valido per la trascrizione ex art. 2657 c.c.. Le verifiche che l’art. 29 comma 1 bis L. 52/85 riserva al notaio, possono dunque essere validamente compiute anche dal cancelliere. Spetta in ogni caso alle parti presentare in Tribunale tutta la documentazione necessaria al compimento delle opportune verifiche ipocatastali.
Le Sezioni Unite invitano, quindi, i singoli uffici giudiziari, in accordo con i Consigli dell’Ordine, a redigere dei protocolli per indicare alle parti e ai loro difensori la documentazione da produrre, al fine di non incorrere in nullità.
In conclusione:

Le parti, a loro discrezione, potranno comunque accordarsi nel ricorso con il solo impegno al trasferimento immobiliare da eseguirsi con successivo rogito notarile, oppure, in virtù della pronuncia delle Sezioni Unite, chiedere il contestuale trasferimento nel procedimento di separazione o divorzio, depositando tutta la documentazione necessaria.
Per info: ec@torrellaconfortiavvocati.it
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