Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con questi, a saldare i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Da ciò si desume che l’acquirente è tenuto a pagare in via esclusiva le spese maturate successivamente all’acquisto, mentre, per le spese deliberate e approvate nell’esercizio precedente la vendita e in quello in corso al momento del passaggio di proprietà, risponde in via solidale con il suo dante causa.
Questo generale principio trova applicazione anche nel caso di acquisto all’asta, a seguito di procedura esecutiva intentata dal condominio nei confronti del condomino moroso, che si conclude con il provvedimento del giudice (decreto di trasferimento) con cui la proprietà del bene pignorato viene trasferita in capo all’aggiudicatario del bene stesso, il quale da tale momento diventa condomino, peraltro con minime, se non alcuna, possibilità di riuscire a rivalersi sull’esecutato per il rimborso di quanto dovrà versare al condominio per le gestioni pregresse, pur nei limiti esposti.
Quanto invece alla possibile responsabilità dell’amministratore, uno dei principali doveri imposti dalla legge (articolo 1129, comma 9, del Codice civile) consiste in quello di agire nei confronti del condomino moroso per la riscossione forzosa di quanto da lui dovuto al condominio: e ciò entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.
In mancanza di ciò, l’amministratore può essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla sua negligenza, ma grava sul condominio l’onere di provare il danno: il che non è affatto automatico per il solo fatto che il condominio stesso non sia riuscito a recuperare il proprio credito, ma è soggetto a diverse valutazioni.
E così, ad esempio, se sull’immobile del condomino moroso gravavano ipoteche iscritte da istituti di credito per un valore superiore o uguale a quello realizzato con la vendita forzosa dell’immobile, si è in presenza di un credito privilegiato rispetto a quello vantato dal condominio o da altri creditori, che comunque sarebbe stato liquidato prima di quello del condominio, indipendentemente dalla tempestiva azione da parte dell’amministratore.
A ciò si aggiunga che le procedure esecutive immobiliari si concludono in tempi lunghi, così che in questo caso non si rinviene alcuna responsabilità dell’amministratore in relazione al mancato recupero del credito condominiale. Il danno, invece, ci sarebbe se la negligenza dell’amministratore avesse consentito al moroso di vendere a terzi il proprio immobile, sottraendo in tal modo al condominio ogni garanzia al suo maturato credito.
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