Nel nostro Paese, quando si riceve un’eredità che comprende proprietà immobiliari, sorge l’obbligo di adempiere a specifiche formalità fiscali. È infatti necessario presentare una dichiarazione di successione e, qualora previsto dalla normativa, versare la relativa imposta.
Per fortuna, la procedura si è semplificata notevolmente grazie all’introduzione del sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, che ha completamente digitalizzato la fase amministrativa, inclusa la richiesta di volture catastali. Per farlo è dunque sufficiente scaricare e installare il programma SuccessioniOnLine dal sito dell’Agenzia, compilare il modulo digitale e caricare tutta la documentazione richiesta.
Una volta completata la preparazione del fascicolo elettronico, si potrà effettuare l’accesso ai servizi online per procedere con l’invio. Per chi preferisce non gestire personalmente questa pratica, rimane sempre valida l’opzione di affidarsi a un professionista abilitato che potrà occuparsi di tutti gli aspetti burocratici.
Chi deve occuparsene
Per quanto riguarda i tempi e le modalità di presentazione della dichiarazione di successione, la normativa italiana prevede un termine di dodici mesi dal momento del decesso. La competenza territoriale spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo dove il defunto aveva la sua ultima residenza.
La legge individua alcune figure che hanno la responsabilità di presentare questa dichiarazione. Si tratta innanzitutto degli eredi e dei beneficiari di legati, compresi i casi in cui la morte sia stata solo presunta. La responsabilità si estende inoltre anche ai rappresentanti legali di questi soggetti. Il dovere di presentazione riguarda inoltre chi gestisce temporaneamente i beni di una persona assente, chi amministra o fa da curatore a un’eredità giacente, nonché gli esecutori nominati nel testamento.
Esistono tuttavia delle situazioni in cui questo obbligo viene meno. Chi ha formalmente rinunciato all’eredità o al legato prima della scadenza del termine non deve presentare la dichiarazione, e lo stesso vale per chi, non avendo il possesso dei beni, ha provveduto a nominare un curatore secondo quanto previsto dal Codice Civile.
La legge prevede inoltre un’esenzione totale quando si verificano contemporaneamente tre condizioni specifiche: l’eredità deve passare esclusivamente al coniuge o ai parenti in linea diretta, il valore complessivo non deve superare i 100.000 euro e non devono essere presenti proprietà immobiliari o diritti reali su immobili nel patrimonio ereditato.
Aliquote e franchigie
L’imposta di successione in Italia viene calcolata secondo un sistema di aliquote differenziate, definito dal Decreto Legge n. 262 del 2006, che tiene conto del grado di parentela tra il defunto e chi riceve l’eredità.
Nel caso di trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta, come genitori e figli, si applica un’aliquota del 4%. Tuttavia, questa percentuale viene calcolata solo sulla parte che eccede la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario.
Per quanto riguarda fratelli e sorelle, l’aliquota sale al 6% e si applica sulla quota che supera la franchigia di 100.000 euro per ogni erede. La stessa aliquota del 6% si applica anche ai parenti fino al quarto grado e agli affini in linea collaterale fino al terzo grado, ma in questi casi non è prevista alcuna franchigia.
Per tutti gli altri soggetti non legati da vincoli di parentela, l’aliquota è dell’8% e si calcola sull’intero valore dei beni ereditati, senza alcuna franchigia.
Una particolare tutela è prevista per i beneficiari con disabilità grave, certificata secondo la legge 104 del 1992: in questi casi è stabilita una franchigia maggiorata di 1,5 milioni di euro, indipendentemente dal grado di parentela con il defunto.
Come si paga
Una volta ricevuto l’avviso di liquidazione, il contribuente ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento. Se questo termine non viene rispettato, scattano sanzioni e interessi di mora.
Per agevolare i contribuenti, è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento, purché l’importo totale sia superiore a 1.000 euro. In questo caso, è necessario versare almeno il 20% dell’importo complessivo entro i primi sessanta giorni dalla notifica. La parte rimanente può essere suddivisa in otto rate trimestrali, che diventano dodici se l’importo supera i ventimila euro. Su queste rate vengono applicati degli interessi che decorrono dal giorno successivo al versamento della prima quota. Ogni rata deve essere saldata entro l’ultimo giorno del trimestre di riferimento.
La normativa prevede una certa flessibilità in caso di “lieve inadempimento”: non si perde il beneficio della rateazione se il versamento della rata è insufficiente per una quota non superiore al 3% o comunque non oltre 10.000 euro. Analogamente, un ritardo massimo di 7 giorni nel versamento della quota iniziale del 20% viene considerato tollerabile.
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